Ritenuta del 10% sui bonifici per ristrutturazioni e risparmio energetico
25/08/2010
Come già in precedenza segnalato, l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 94288/2010 del 30 giugno 2010 (in attuazione dell'art.25 del D.L. 31/05/10 n. 78) ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti relativi ai bonifici effettuati per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.1 della legge n. 449 del 27/12/97 e per le spese per interventi di risparmio energetico di cui all'art.1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n.296 del 27/12/06.
Con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce in merito le istruzioni operative che di seguito si segnalano.
Base imponibile su cui operare la ritenuta
Poiché la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA e considerato che banche e Poste Italiane Spa non conoscono l'ammontare dell'IVA compreso nell'importo del bonifico (che a seconda dei casi può essere del 10% o del 20%), per esigenze di semplificazione e per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, la ritenuta dell'acconto del 10% deve essere operata sempre e comunque sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA del 20%.
Somme già assoggettate a ritenuta
Nei casi in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (come nel caso dei condomìni che in qualità di sostituti d'imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art.25-ter del DPR n.600/73), al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal D.L. n.78/10.
Pertanto i sostituti d'imposta, che per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per tali interventi eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non devono operare su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR n.600/73. Se i destinatari del bonifico usufruiscono di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste Italiane Spa sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.
Decorrenza dei termini per l'effettuazione degli adempimenti
In considerazione dell'immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento (provvedimento del 30 giugno 2010 in vigore dal 1° luglio 2010), della complessità degli adempimenti da parte dei sostituti e delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma, in sede di prima applicazione delle disposizioni è esclusa l'erogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell'applicazione della norma medesima.
Quesiti specifici
In risposta a specifici quesiti l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- per i pagamenti effettuati in valuta estera da convertire in euro, la ritenuta deve essere operata sugli importi convertiti in euro sulla base del cambio di cui all'art. 9, co. 2 del TUIR;
- per i pagamenti effettuati in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta deve essere operata sugli importi in euro prima della conversione in moneta estera; -
la ritenuta deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti; questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art.38 del DPR n. 602/73.
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